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Capo IV (artt. 39-40) Rapporti con la società

 

 

 

 

CAPO IV

Rapporti con la società

 

Articolo 39

Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pub­blico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

 

Articolo 40

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pub­blicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finaliz­zati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni se­condo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

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